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Sicilia: discrezionalità per gli Enti sull’armonizzazione contabile

lentepubblica.it • 12 Giugno 2015

tagliAd inizio anno erano già sorte parecchie indiscrezioni, poi è arrivata l’ufficialità: con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale regionale n. 20 del 15 maggio 2015 della legge 7 maggio 2015 n. 9 (Disposizione programmatiche correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale) la Regione Sicilia ha tentato la strada del rinvio dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili al 1° gennaio 2016.

 

Adesso tutto viene rimesso in discussione: la recentissima circolare della Regione n. 18, prot. 30484, firmata il 3 giugno 2015, offre un ampio margine di discrezionalità agli enti che volessero avviare il processo di armonizzazione contabile già da quest’anno.

 

Ciò detto, l’Ente ha la facoltà propria di decidere se avviare il processo quest’anno o aspettare il termine del 1° Gennaio 2016. La circolare, in allegato a quest’articolo, recita infatti testualmente:

 

“Resta salva, comunque, la facoltà per ciascun ente locale e per i propri enti ed organismi strumentali di poter avviare l’applicazione della nuova disciplina contabile nell’esercizio 2015”.

 

Ricordiamo che, precedentemente, l’articolo 6, comma 10, della Finanziaria regionale 2015 ha modificato il comma 3 dell’articolo 11 della precedente legge regionale 3/2015 (Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio) nella cui prima formulazione prevedeva che «gli altri enti di cui all’art. 1 del Decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal medesimo Decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni con propri atti», mentre in quella emendata dall’articolo 6, comma 10, della legge regionale 9/2015 ora recita «per gli Enti Locali e per i relativi enti e organismi strumentali, resta fermo quanto previsto dall’art. 79 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, su decorrenza e modalità di applicazione delle relative disposizioni, che dovrà comunque avviarsi a decorrere dal 1° gennaio 2016».

 

Già da principio era sorta incertezza sulla legittimità della decisione regionale e i riflessi operativi che tale disposizione produce sugli enti locali siciliani.

 

Bisogna valutare adesso quali conseguenze avrà quest’ennesimo provvedimento e quali saranno gli Enti Locali ad attendere l’anno prossimo o ad avvalersi del diritto di approfittare di questo nuovo margine di discrezionalità.

 

 

 

Fonte: Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Regione Sicilia
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